La fattura sanitaria è un documento fiscale, quindi obbligatorio, che dobbiamo emettere ogni qualvolta eseguiamo una prestazione e riceviamo il relativo compenso. Proprio per la sua natura giuridica, è soggetta a una serie di regole inderogabili che attestano la legittima e corretta condotta del contribuente.
Ci sono tre categorie di regole da seguire, che riguardano l’emissione, la forma e la conservazione
Fatture sanitarie: tutte le regole
1. Regole di emissione
Le fatture possono essere emesse in modalità cartacea o elettronica a seconda del soggetto che la emette e del soggetto che la riceve.
Più in particolare se a svolgere la prestazione è un medico, un odontoiatra, un fisioterapista, un infermiere, uno psicologo, un biologo o un qualsiasi altro professionista sanitario che opera in regime forfettario, la fattura deve essere emessa obbligatoriamente in modalità cartacea se è rivolta al paziente. Tale fattura verrà poi inviata al sistema TS alle date di scadenza.
FATTURA SANITARIA ELETTRONIA:
Quando il professionista emette la fattura nei confronti di una struttura privata questa deve essere emessa obbligatoriamente in modalità elettronica. Si fa eccezione per i contribuenti in regime forfettario che nel 2021 hanno avuto incassi inferiori a 25.000 euro: in questo caso l’obbligo decorre a partire dal 1 gennaio 2024.
2. Gli elementi essenziali
Nella fattura dobbiamo inserire tutti gli elementi essenziali
- Il numero: le fatture si devono emettere con numero progressivo, senza fare salti; non può esistere la numero 3 se non esiste la numero 2.
- La data: questa deve essere consecutiva, quindi la fattura numero 2 avrà necessariamente data posteriore alla numero 1 e antecedente la numero 3.
- I nostri dati: dobbiamo inserire il nostro nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, partita IVA
- I dati del destinatario: il nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale del paziente, oppure denominazione, sede legale, partita iva e codice fiscale se la fattura è destinata ad una clinica.
- L’oggetto della prestazione: dobbiamo indicare che tipo di prestazione abbiamo svolto e se rivolta ad una clinica anche il periodo di riferimento. Accanto indicheremo il valore complessivo della prestazione. All’ultimo rigo indichiamo il totale dovuto.
- Il riferimento alla legge che istituisce il regime forfettario, in forza del quale non applichiamo la ritenuta d’acconto e non assoggettiamo il compenso all’IVA. La dicitura è:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dal D.L. 124/2019 – Regime Forfettario. Il compenso non è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Allego un modello di fattura in formato Word che potete scaricare e usare per emettere nella maniera più semplice possibile le vostre fatture:
3. Modalità di conservazione
La fattura va emessa in duplice copia conforme: sull’originale mettiamo il bollo di due euro per gli importi superiori a 77,47 € e poi facciamo la fotocopia che conserviamo noi. Se non facciamo la fotocopia, ma usiamo il blocchetto oppure facciamo due stampe, sulla nostra copia dobbiamo scrivere l’ID del bollo.
Il legislatore ci chiede di conservare copia conforme delle fatture per 5 anni ai fini civilistici e per 10 anni ai fini fiscali. Per quanto riguarda le fatture elettroniche ricevute, abbiamo l’onere della conservazione per 8 anni se siamo forfettari e quindi non siamo soggetti al calcolo analitico dell’imposta e sempre per 10 anni se usciamo dal regime forfettario.
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